L’OAM: attività dei segnalatori in campo finanziario

Sappiamo bene come da D.L.gs 141/10, l’attività di segnalazione effettuata da parte di soggetti non iscritti agli elenchi tenuti dall’ OAM non è consentita.

È nella circolare nr. 01/13 del 02 luglio 2013 che l’OAM fa chiarezza sull’attività di segnalazione, stabilendo già nell’oggetto della comunicazione che è un’attività consentita ai soli iscritti negli elenchi tenuti dall’Organismo precludendo da ciò ad esempio gli agenti immobiliari.

Oltre a chiarire questo aspetto, a nostro avviso ovvio già dalla lettura del testo normativo, l’OAM fa chiarezza anche sulle attività di segnalazione consentite agli stessi iscritti delineando 4 fattispecie ben delineate: 

  1. Un agente in attività finanziaria può segnalare unicamente un altro Agente in attività finanziaria con il quale ha in essere un rapporto di collaborazione (ossia di sub-agenzia) regolarmente rinvenibile nell’elenco gestito dall’OAM.
    In sostanza, è del tutto ammissibile una segnalazione tra soggetti che per conto dello stesso intermediario distribuiscono (uno in via diretta e uno in via indiretta) un prodotto o servizio relativo alla concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma.
  2. Un Agente in attività finanziaria NON può segnalare un Mediatore creditizio, in quanto il principio dell’incompatibilità tra le due figure sancito dal D.lgs 141/10 si applica ovviamente anche all’attività di segnalazione.
  3. Un Mediatore creditizio, che il TUB definisce tra l’altro come “soggetto che svolge la propria attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l’indipendenza” può segnalare l’attività di un altro Mediatore creditizio in quanto non vi è alcuna limitazione normativa che vieta la fattispecie commerciale.
  4. Un Mediatore creditizio NON può segnalare l’attività di un Agente in attività finanziaria sia per il già indicato principio di incompatibilità tra le due figure e ancor più perché la stessa norma sancisce che a differenza dell’Agente, il Mediatore non può essere legato in alcun modo da vincoli di dipendenza con il soggetto finanziatore e con il richiedente e che, il suo specifico ruolo è mettere in relazione il cliente unicamente con una banca o intermediario finanziario, previsto dal Titolo V del TUB.

I chiarimenti forniti dall’OAM sanciscono, a questo punto anche da un punto di vista operativo, la netta distinzione voluta dal legislatore tra le due figure e la volontà di uniformare e razionalizzare la catena distributiva, dalla consulenza alla concessione del finanziamento.